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D.M. 06/06/20053. La finalità di cui alla lettera a) deve essere perseguita mediante l'istallazione permanente di elementi di separazione in materiale incombustibile e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. La finalità di cui alla lettera b) deve essere perseguita mediante sistemi di separazione modulabili in funzione delle caratteristiche degli spettatori presenti nei settori ed individuabili in una delle misure di seguito riportate o in una loro combinazione: a) istallazione di elementi di separazione in materiale incombustibile aventi altezza e caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; b) creazione di zone temporaneamente sottoposte a divieto di stazionamento e movimento, occupate esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento ed alla osservazione degli spettatori, posto a disposizione dalle società organizzatrici della manifestazione sportiva. 4. La suddivisione in settori deve essere conforme ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive nazionali. Ogni settore deve avere almeno due uscite, servizi e sistemi di vie di uscita indipendenti chiaramente identificabili con segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. I settori per i posti in piedi devono avere una capienza non superiore a 500 spettatori. 5. Negli impianti all'aperto indicati nell'allegato al presente decreto, per quelli contrassegnati con un asterisco, non è necessario realizzare la suddivisione in settori; qualora tale suddivisione si renda necessaria per aspetti organizzativi e di pubblica sicurezza, i rispettivi settori devono essere realizzati con l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma secondo del presente articolo». Art. 8. - Aree di sicurezza e varchi 1. Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente: «Art. 8-bis (Aree di sicurezza e varchi). - 1. Nel rispetto del dimensionamento e della finalità delle vie di uscita, oltre a quanto previsto dall'art. 8, devono essere realizzate, a cura della società utilizzatrice dell'impianto, in accordo con il proprietario dello stesso, aree di sicurezza in cui devono essere ammessi solo i titolari di regolare titolo di accesso all'impianto, così strutturate: a) «area di massima sicurezza», comprende l'impianto sportivo e l'area di servizio annessa, ove sono collocati i varchi di accesso all'impianto. Tale area deve essere delimitata a mezzo di elementi di separazione, in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; b) «area riservata», realizzata nell'ambito dell'area di servizio esterna, di cui all'art. 2 del presente decreto, ed opportunamente recintata, all'interno della quale è consentito l'accesso esclusivamente agli aventi diritto. Tale area dovrà essere delimitata attraverso elementi di separazione fissi in materiale incombustibile e conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; è ammessa la separazione mediante elementi mobili in materiale incombustibile. Per consentire la separazione delle tifoserie all'interno dell'area riservata, la stessa deve essere divisa in settori, dei quali almeno uno riservato ai sostenitori della squadra ospite, di capienza non inferiore a quella minima stabilita dall'organizzazione sportiva per il settore corrispondente, delimitati a mezzo di elementi di separazione in materiale incombustibile e conforme alla norma UNI 10121-2 o equivalenti. 2. Il numero dei varchi di ingresso presenti lungo la delimitazione dell'area di massima sicurezza deve essere proporzionato alla capienza del settore a cui danno accesso e comunque in ragione di almeno un varco ogni 750 spettatori, in modo da consentire il completamento delle operazioni di afflusso degli spettatori in un arco temporale non superiore ad un'ora e mezza prima dell'inizio della manifestazione sportiva, compresi i tempi necessari all'effettuazione dei controlli di sicurezza e di verifica della regolarità del titolo di accesso. Tali varchi di ingresso devono essere contrassegnati con lettere o numeri progressivi ben visibili dall'esterno ed analoghi a quelli che saranno riportati sul titolo di accesso all'impianto. 3. I varchi di ingresso all'area di massima sicurezza devono essere dotati di preselettori di incanalamento tali da evitare pressioni nella fase di obliterazione del titolo di accesso con corsia di ritorno per gli spettatori non abilitati all'ingresso, nonchè di tornelli "a tutta altezza" che permettono l'accesso ad una sola persona per volta, tramite lo sblocco del meccanismo di rotazione da attivarsi successivamente all'avvenuta verifica della regolarità del titolo di accesso. 4. I tornelli devono essere realizzati secondo regole di buona tecnica, devono essere invalicabili se bloccati alla rotazione, in modo da non rendere possibili fenomeni di violenza, anche organizzata, da parte di soggetti che non siano in possesso di un titolo valido. 5. I varchi di ingresso dotati di preselettori e di tornelli devono essere separati e indipendenti dal sistema di vie d'uscita di cui all'art. 8 e le biglietterie, quando ammesse, devono essere ubicate fuori dell'area riservata. 6. Il sistema di afflusso degli spettatori, come delineato ai commi 2, 3, 4 e 5 è comunque sottoposto alla preventiva approvazione del questore della provincia.». Art. 9. - Modifiche dell'art. 12 1. L'art. 12, comma secondo, è modificato come segue: «Nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l'impianto sportivo, la capienza, la distribuzione interna e il dimensionamento delle vie di uscita devono rispondere alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli per gli impianti all'aperto, mentre per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell'impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo.». Art. 10. - Modifiche dell'art. 18 1. All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche: il comma primo è sostituito dal seguente: «Negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. Detto locale deve essere posizionato in una zona dell'impianto sportivo da cui sia possibile avere una visione complessiva, totale e diretta della zona di attività sportiva e della zona spettatori.». 2. Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: «L'impianto di videosorveglianza di cui al comma primo deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'innovazione e tecnologie, adottato in data 6 giugno 2005 in attuazione dell'art. 1-quater, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.». Art. 11. -Modifica dell'art. 19 1. L'art. 19 è sostituito dal seguente: «Art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio). 1. I criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la sicurezza antincendio sono enunciati negli specifici punti del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro». 2. Il titolare dell'impianto o complesso sportivo, ovvero, la società utilizzatrice, per gli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, sono rispettivamente responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Il titolare o il legale rappresentante possono avvalersi di una persona appositamente incaricata, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori. 3. I soggetti di cui al comma secondo, per la corretta gestione della sicurezza, devono curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. 4. Il piano di cui al comma terzo deve tener conto delle specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e deve: a) disciplinare le attività di controllo per prevenire gli incendi; b) prevedere l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; c) contemplare le informazioni agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; d) garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18; e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; f) garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antin cendio; g) garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; h) garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti; i) contenere l'indicazione delle modalità per fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; l) prevedere l'istituzione di un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 5. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso, nonchè dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed una planimetria generale per le squadre di soccorso che indichi la posizione: a) delle scale e delle vie di esodo; b) dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; c) dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; d) del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; e) del quadro generale del sistema di rilevazione e di allarme; f) degli impianti e dei locali che presentano un rischio speciale; g) degli spazi calmi. 6. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio. 7. Oltre alle misure specifiche finalizzate al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, stabilite secondo i criteri innanzi indicati, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare, tra l'altro: |
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